Note riassuntive
sulle norme che regolano
le riprese di edifici
a) property release
b) liceita' riprese edifici
A parte alcune eccezioni (vedi questo documento) non esistono reali restrizioni di legge, anche se e' buona norma accordarsi preventivamente con la firma di un accordo (vedi questo altro documento)
property release
scrittura privata per autorizzazione riprese di interni od edifici
(release per la realizzazione e l’utilizzo di immagini di interni - appartamenti - esercizi commerciali, eccetera, e relativa successiva diffusione; va notato che - per la nostra legislazione - NON esiste un obbligo di legge che richieda un esplicito assenso da parte del proprietario di un’abitazione o simili per la pubblicazione delle immagini che descrivono tali interni; in effetti, quando il proprietario acconsente alla realizzazione delle riprese - e quindi non ne viola il domicilio - non esiste una norma positiva che impedisca l’uso delle stesse. Poiché non esiste una norma che lo proibisce, la cosa è permessa (parziale eccezione nel caso di beni architettonici gestiti da Stato e Sovraintendenze, vedi apposite note. Tuttavia, praticamente in tutti i casi è preferibile, sul piano diplomatico, concordare modalità e termini della questione, per non trovarsi nella sgradevole condizione di dover discutere per dimostrare di avere ragione e, comunque, per non trovarsi ad incrinare i rapporti con il proprio interlocutore)
Con la presente scrittura privata, il fotografo ________, d'ora in poi definito: “fotografo” si accorda con ______________, d'ora in poi definito “Titolare” (o “Proprietario”) per descrivere e regolamentare l’esecuzione e l’utilizzo di riprese fotografiche degli interni (e/o esterni) dell’edificio / appartamento / esercizio, posto a _____ in via _______ piano_______ interno______.
Le riprese fotografiche potranno essere eseguite nella giornata/e di_______ dalle ore___ alle ore_____; il Fotografo indica le eventuali necessità tecniche nella breve descrizione riportata in calce al presente accordo, così come il Titolare/Proprietario indica - nello stesso spazio - eventuali necessità logistiche o restrizioni nell’esecuzione delle riprese.
Le riprese vengono eseguite con la specifica destinazione di (immagine stock-archivio - redazionale per testata di settore - redazionale in generale - realizzazione libro/monografia - altro, descrivere_____).
Il Titolare/Proprietario dichiara di essere a conoscenza di tali destinazioni d’uso, e di acconsentire, a titolo non oneroso, a che le immagini realizzate vengano destinate a tali impieghi.
(eventuale, in alternativa: Il Titolare/Proprietario dichiara di essere a conoscenza di tali destinazioni d’uso, e di acconsentire a tali impieghi a titolo non oneroso, tuttavia con la specifica esclusione di diffusione a:____________)
Il fotografo si impegna a non divulgare il nominativo del Proprietario/titolare e/o a non comunicare a chicchessia l’ubicazione e l’indirizzo dell’immobile fotografato, in assenza di esplicita autorizzazione del Proprietario/Titolare, espressa apponendo la firma nell’apposita appendice.
Si concorda fin d’ora che il Titolare/Proprietario riceverà copia dei files a piena risoluzione (oppure: a risoluzione per impieghi multimediali), e che di tali immagini potrà effettuare uso di (archivio personale - cartella stampa - utilizzo in Rete - utilizzo senza limiti); il Titolare/Proprietario si impegna peraltro a menzionare - ed a chiedere a terzi di menzionare - il credit del Fotografo come autore delle riprese.
Indicazioni tecniche e richieste da parte del fotografo:
...................................................
Necessità logistiche o restrizioni da parte del Titolare/proprietario:
..................................................
luogo e data:
Per conoscenza ed accettazione:
Il Fotografo Il Titolare/Proprietario
Eventuali, in aggiunta:
appendice a) Il Titolare/Proprietario acconsente a che il proprio nominativo venga indicato in abbinamento alla diffusione e/o pubblicazione delle immagini realizzate.
firma del Titolare/Proprietario
appendice b) Il Titolare/Proprietario acconsente a che l’indirizzo dello stabile fotografato possa essere comunicato a terzi / pubblicato.
firma del Titolare/Proprietario
Spiegare che è lecito realizzare
riprese di edifici in generale
(ovvero, testo di una lettera da portare con sé - nella borsa delle fotocamere, ad esempio, per argomentare in maniera documentata sulla possibilità di eseguire liberamente immagini che ritraggano edifici e località, purché non effettivamente sottoposte a vincoli, e purché non si violi il diritto alla privacy)
L’esecuzione di riprese fotografiche di edifici privati per come risultano visibili dal normale passaggio pubblico è LIBERA DA VINCOLI di ogni genere, e non richiede – a norma di Legge – alcuna esplicita autorizzazione preventiva.
È illecita l’opposizione all’esecuzione delle riprese ad eccezione dei reali casi di limitazione effettivamente previsti dalla Legge, e cioè:
(a) Riprese di edifici e beni che siano di proprietà dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(b) Riprese di edifici anche non rientranti nei casi precedenti, ma per realizzare le quali venga adottato un artificio volto a superare in tutto o in parte una barriera visiva voluta dal proprietario a protezione della sua privacy.
(c) Pubblicazione (e non semplice effettuazione delle riprese) di edifici privati la cui immagine venga poi utilizzata per promuovere o comunque in abbinamento a prodotti e/o servizi non attinenti a quelli del proprietario, laddove questa operazione possa essere configurata come concorrenza sleale, ai sensi dell’art 2598 Codice Civile.
Fino al 2010 erano proibite riprese di installazioni che rientrassero nella previsione dell’Allegato al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 (caserme, depositi militari, dislocazione di forze armate, di produzione o trasporto energia, centrali energetiche, dighe, nodi ferroviari od autostradali o comunque di organizzazione dei trasporti). Ora, il Regio Decreto 1161/1941 è stato completamente abrogato da Dlgs 66/2010 (punto 196, articolo 2268) (sic!), che non istituisce norme analoghe. Restano possibili regolamentazioni interne delle singole strutture, sulle modalità di concessione di autorizzazioni all'esecuzione di riprese.
In tutti gli altri casi, non occorre autorizzazione né per la realizzazione delle riprese, né per l’eventuale pubblicazione delle stesse. Si sottolinea che nella nostra legislazione positiva non esiste alcuna disposizione che preveda un “diritto di immagine” sulla proprietà privata (come invece previsto in altre Legislazioni, ad esempio quella statunitense e francese).